IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari e in particolare l'art. 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 concernente l'approvazione del piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto 23 luglio 1993 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica che introduce nell'ordinamento didattico universitario la tabella XLIV relativa al corso di diploma universitario servizio sociale; Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facolta' di scienze politiche, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico di questo Ateneo in data, rispettivamente, del 26 aprile 1994 e 30 maggio 1994, 21 luglio 1994 e 1 agosto 1994; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 26 ottobre 1994; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. La scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali e' trasformata in corso di diploma universitario in servizo sociale. Sono fatti salvi i diritti di coloro che gia' iscritti alla predetta scuola diretta a fini speciali, potranno completare il ciclo di studi secondo la precedente normativa.